Sez. 3, Sentenza n. 11275 del 27/05/2005 (Rv. 581920 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Condizioni - Relazione diretta fra la cosa in custodia e l'evento dannoso - Necessità - Portata - Fattispecie relativa a danno subito durante una rapina in banca.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità' ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale il soggetto ha causato il danno con la sua azione od omissione. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la responsabilità della banca per insufficiente vigilanza dei locali, in relazione alla lesione personale arrecata al cliente durante una rapina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)