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Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 15/02/2000 (Rv. 533878 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Condizioni - Relazione diretta fra la cosa in custodia e l'evento dannoso - Necessità - Portata.
Stato
decisa il 2000-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533878-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la colpa grave della banca, e la correlativa nullità del patto limitativo della responsabilità della stessa con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza, svuotate da rapinatori che si erano serviti, per accedere nell'istituto, dei ponteggi esterni all'edificio che ne era sede).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)