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Sez. 6, Sentenza n. 13309 del 22/02/2018 Cc. (dep. 22/03/2018) Rv. 272735 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Contestazione difensiva della validità dell'interrogatorio per omesso deposito degli atti - Onere della prova a carico del difensore - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272735-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

In tema di misure cautelari personali, allorché l'eccezione difensiva relativa alla validità di un atto del procedimento (nella specie, l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen.) idoneo a riflettersi sull'efficacia di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, si fonda su un dato di fatto controverso, il cui previo accertamento è indispensabile ai fini della valutazione della fondatezza della detta eccezione, non è sufficiente la mera affermazione del difensore circa il suo accadimento, ma è necessaria la produzione di una specifica documentazione da cui possa con certezza ricavarsi l'omesso adempimento di incombenti prescritti dalla norma che si assume violata. (Fattispecie nella quale il difensore dell'imputato non aveva prodotto elementi idonei a comprovare l'omesso deposito degli atti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare, omettendo di confrontarsi con quanto indicato dal g.i.p., al termine dell'interrogatorio di garanzia, secondo il quale l'ordinanza cautelare era "consultabile dai difensori unitamente agli atti su cui la stessa ordinanza si fonda").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)