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Sez. 1, Sentenza n. 42302 del 17/10/2007 Cc. (dep. 15/11/2007) Rv. 237754 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Contestazione difensiva della validità dell'interrogatorio per impossibilità di accesso agli atti - Onere della prova a carico del difensore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237754-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

Allorché l'eccezione difensiva circa la validità di un atto del procedimento (nella specie, l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen.) destinato a riflettersi sull'efficacia di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, si fonda su un dato di fatto controverso, il cui previo accertamento è indispensabile ai fini della valutazione della sua fondatezza, non è sufficiente la mera affermazione del difensore circa il suo accadimento, ma è necessaria la produzione di una specifica documentazione da cui possa con certezza ricavarsi l'omesso adempimento di incombenti prescritti dalla norma. (Nella specie, il difensore dell'imputato lamentava di non avere potuto prendere cognizione degli atti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare, in quanto essi erano stati depositati in cancelleria alle ore 12 del giorno precedente l'interrogatorio, ma non aveva prodotto documentazione idonea a comprovare l'omesso o tardivo deposito degli atti, né aveva contestato la circostanza che gli uffici di cancelleria erano rimasti aperti in orario pomeridiano proprio al fine di consentire al legale di prenderne visione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)