Sez. U, Ordinanza n. 24127 del 27/07/2026 (Rv. 679487-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Controversia inerente il risarcimento di danni da inadempimento contrattuale del venditore - Criterio di determinazione della giurisdizione ex art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile ratione temporis) - Luogo di consegna - Clausola CIF - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il risarcimento di danni da inadempimento contrattuale del venditore va devoluta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012, applicabile ratione temporis, alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un contratto di vendita di beni, spediti da un porto malese e accettati alla dogana di Venezia, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla base del rilievo che la previsione della clausola CIF non era accompagnata da alcuna altra pattuizione se non quella di Venezia quale porto di destinazione dei beni venduti).
Regolam. Comunitario 10/01/2012 num. 1215 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)