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Sez. U - , Ordinanza n. 32362 del 13/12/2018 (Rv. 651823 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Controversia inerente il pagamento della merce - Criterio di determinazione della giurisdizione ex art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis") - Luogo di consegna - Trasferimento del rischio di perimento del bene per clausola CIF - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651823-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita dall'art. 4 della l. n. 218 del 1995.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)