Sez. 2, Sentenza n. 1208 del 24/04/1971 (Rv. 351364 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - ALLA DEMOLIZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - LEGGE N 1684 DEL 1962 - NORMATIVA SULL'ALTEZZA DEI FABBRICATI PROSPETTANTI SU AREE PRIVATE - CONFIGURABILITA DI NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - COSTRUZIONE OLTRE IL LIMITE MASSIMO CONSENTITO - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE - SUSSISTENZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - ALLA DEMOLIZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - LEGGE N 1684 DEL 1962 - NORMATIVA SULL'ALTEZZA DEI FABBRICATI PROSPETTANTI SU AREE PRIVATE - CONFIGURABILITA DI NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - COSTRUZIONE OLTRE IL LIMITE MASSIMO CONSENTITO - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE - SUSSISTENZA.*
Le norme delle leggi speciali e dei regolamenti, che determinano la altezza dei fabbricati nei lati prospettanti su distacchi interni (cioe su spazi privati d'isolamento sottratti al pubblico transito) ponendola in relazione con la distanza dai fabbricati contrapposti, come avviene in base al terzo comma dell'art 8 della legge 25 novembre 1962 n 1684 secondo cui l'altezza dei fabbricati in zone sismiche, non puo superare il triplo della larghezza dell'intervallo d'isolamento, sono da considerarsi integrative delle Disposizioni del codice civile sulle distanze nelle costruzioni, giacche il superamento dell'altezza massima consentita con riferimento alla larghezza del distacco si risolve nell'inosservanza del precetto che, per un fabbricato di quella data altezza, impone una distanza maggiore di quella esistente. Conseguentemente, ai sensi dell'art 872 cod civ, e legittima la sanzione della riduzione in pristino mediante ordine di demolizione di quanto costruito oltre il limite massimo di altezza consentito.*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)