Sez. 2, Sentenza n. 4926 del 13/08/1980 (Rv. 408784 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE NELLE COSTRUZIONI - CONSEGUENZE - EDIFICAZIONE DI UN FABBRICATO AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA MASSIMA EX ART 8 CITATO - ORDINE DI DEMOLIZIONE E DI ARRETRAMENTO DELL'EDIFICIO - LEGITTIMITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE NELLE COSTRUZIONI - CONSEGUENZE - EDIFICAZIONE DI UN FABBRICATO AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA MASSIMA EX ART 8 CITATO - ORDINE DI DEMOLIZIONE E DI ARRETRAMENTO DELL'EDIFICIO - LEGITTIMITA.*
Le norme dell'art 8, comma terzo, della legge 25 novembre 1962 n 1684, in materia di costruzioni nelle zone sismiche, determinando l'altezza dei fabbricati in funzione della distanza dagli edifici contrapposti, e integrativa delle Disposizioni del codice civile sulle distanze nelle costruzioni, con conseguente applicabilita del disposto dell'art 872 capoverso cod civ, sicche ove venga edificato un fabbricato ad una altezza superiore a quella massima che a norma del citato art 8 e consentita dal rapporto tra altezza e larghezza dello intervallo, configurandosi la violazione della prescrizione che per tale costruzione impone una distanza maggiore, il giudice puo ordinare la demolizione e l'arretramento dell'edificio sino al rispetto della distanza correlativa alla sua altezza. (V 964/79, mass n 140; (V 272/79, mass n 396345; (Conf 1208/71, mass n 351364; (contra 1395/76, mass n 380107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)