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Sez. 3, Sentenza n. 1813 del 09/07/1966 (Rv. 323543 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE - NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323543-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE - NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI DI APPLICABILITA.*

La preclusione delle eccezioni di nullita del processo esecutivo, stabilita nell'art 2929 cod civ, si applica quando la vendita, come atto finale del processo stesso, sia esente da vizi formali, si tratti, poi, di vizi che direttamente la concernano, ovvero di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di Atti anteriori, che della vendita costituiscono il presupposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)