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Sez. 2, Ordinanza n. 2453 del 27/11/1970 Cc. (dep. 03/02/1971) Rv. 116524 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - OBBLIGATORI - IN GENERE - ORDINANZA DI SCARCERAZIONE EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - APPELLO DEL PM - NUOVA EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA - COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116524-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - OBBLIGATORI - IN GENERE - ORDINANZA DI SCARCERAZIONE EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - APPELLO DEL PM - NUOVA EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA - COMPETENZA.*

Nei casi in cui la Sezione istruttoria, su appello del pubblico ministero, revochi un'ordinanza di scarcerazione emessa dal giudice istruttore, la Competenza a emettere il nuovo provvedimento restrittivo della liberta personale spetta a quest'ultimo giudice, poiche, conclusosi l'appello, l'istruzione formale riprende il suo corso dinanzi al giudice istruttore al quale e devoluta ogni attivita, e prima fra tutte quella riguardante lo stato di custodia preventiva dell'imputato. (V 113507, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)