Sez. 6, Sentenza n. 14543 del 20/02/2004 Cc. (dep. 25/03/2004) Rv. 229243 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Sospensione per la particolare complessità del dibattimento - Obbligo di sentire il difensore - Sussistenza - Obbligo da parte del giudice di sollecitare l'intervento del difensore presente - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
In tema di sospensione dei termini della custodia cautelare nella fase del giudizio, l'art. 304, comma terzo cod. proc. pen. non prevede espressamente, a differenza dell'art. 305 cod. proc. pen., l'intervento del difensore, perché l'applicazione di detta norma avviene in dibattimento dove è necessaria la presenza del difensore. Peraltro, là dove il difensore, a fronte della richiesta del P.M., per sua libera scelta resti in silenzio, il giudice non è tenuto a rivolgergli inviti di sorta né tanto meno può imporgli di interloquire o di concludere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)