Sez. 6, Sentenza n. 42570 del 11/09/2017 Cc. (dep. 18/09/2017) Rv. 271305 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Richiesta del pubblico ministero di sospensione dei termini - Contraddittorio con la difesa - Libertà di forme - Partecipazione personale dell'imputato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
La decisione sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art.304, comma 2, cod. proc. pen., richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio con la difesa, attuabile con libertà di forme e senza che occorra anche la partecipazione personale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza di proroga disposta dal giudice a seguito di udienza camerale il cui avviso era stato notificato al solo difensore dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)