Sez. L, Sentenza n. 2203 del 06/05/1978 (Rv. 391594 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA ALLA PENSIONE DI RIPOSO DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA ALLA PENSIONE DI RIPOSO DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO - ESCLUSIONE.*
Il terzo comma dell'art 429 cod proc civ, nella nuova formulazione stabilita dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, non e applicabile alla pensione di riposo prevista dal fondo pensioni per il personale della cassa di risparmio di Torino, trattandosi di un credito avente natura diversa da quella dei crediti di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)