Sez. U, Sentenza n. 5246 del 28/05/1994 (Rv. 486815 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere | Ordinamento straniero composto da più sistemi e sottosistemi - Clausola contrattuale attributiva della giurisdizione al giudice di detto ordinamento - Individuazione nell'ambito dell'ordinamento straniero del giudice che dovrà conoscere della controversia - Questione di competenza del giudice straniero.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere
Con riguardo ad una clausola contrattuale, che attribuisca la giurisdizione al giudice di un ordinamento straniero composto da più sistemi o sottosistemi (nella specie, al giudice dell'U.R.S.S., esistente all'epoca della formulazione della clausola), una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l'individuazione, nell'ambito dell'ordinamento straniero, del giudice che dovrà conoscere della controversia non configura una questione di validità della deroga della giurisdizione italiana - e non va, quindi, decisa dal giudice italiano in sede di regolamento di giurisdizione -, ma una questione di competenza (che il giudice straniero adito potrà essere chiamato a risolvere), restando a carico della parte attrice l'onere di pervenire all'indicata individuazione nell'ordinamento generale straniero e nel sistema minore eventualmente richiamato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)