Sez. U, Sentenza n. 3568 del 14/02/2011 (Rv. 615913 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola contrattuale attributiva della giurisdizione al giudice straniero - Individuazione di tale giudice nell'ambito dell'ordinamento straniero - Questione di competenza e non di giurisdizione - Conseguenze - Clausola di proroga che prevede la possibilità di agire davanti a cinque diversi tribunali - Validità - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione del giudice italiano, una volta accertato il difetto di giurisdizione dello stesso in virtù di una clausola contrattuale di proroga in favore del giudice straniero, l'individuazione, nell'ambito dell'ordinamento straniero, del giudice che dovrà conoscere della controversia non configura una questione di validità della clausola medesima, bensì una questione di competenza che il giudice straniero adito potrà essere chiamato a risolvere; ne consegue che deve ritenersi valida la clausola di proroga con la quale si prevede che ogni azione dovrà essere promossa davanti ad uno fra cinque diversi tribunali del Paese straniero.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)