Sez. U, Sentenza n. 669 del 10/03/1971 (Rv. 350414 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI TRA L'INAM E MEDICI DELLE MUTUE - NATURA - ACCORDO TRA GLI ORDINI DEI MEDICI E L'ENTE MUTUALISTICO - IRRILEVANZA IN ORDINE ALLA NATURA DEL RAPPORTO TRA MEDICI ED ENTE - EFFICACIA IN ORDINE AGLI ONORARI RISPETTO AL RAPPORTO TRA MEDICI ED ORDINI PROFESSIONALI.*
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI TRA L'INAM E MEDICI DELLE MUTUE - NATURA - ACCORDO TRA GLI ORDINI DEI MEDICI E L'ENTE MUTUALISTICO - IRRILEVANZA IN ORDINE ALLA NATURA DEL RAPPORTO TRA MEDICI ED ENTE - EFFICACIA IN ORDINE AGLI ONORARI RISPETTO AL RAPPORTO TRA MEDICI ED ORDINI PROFESSIONALI.*
Il rapporto che lega il medico iscritto negli albi dell' INAM e degli enti similari all'ente medesimo e rapporto di diritto privato che non pone in essere alcun vincolo impiegatizio, o di dipendenza e non e assoggettabile a disciplina regolamentare da parte dell'ente. L'accordo tra gli ordini dei medici e l'ente mutualistico, anche se possa ammettersi che assume valore regolamentare per l'ente, nel senso che gli organi di questo sono tenuti ad osservarlo nell'instaurazione e nell'attuazione dei rapporti con i sanitari iscritti negli albi, non produce alcuna modificazione della natura del rapporto tra questi e l'ente. L'accordo ha, invece, efficacia, nei rapporti tra tali sanitari e gli ordini professionali, nel senso che gli stessi sono abilitati a derogare all'osservanza delle tariffe professionali, nei limiti e con le modalita previste negli accordi medesimi, pur restando liberi di stipulare contratti diversi, purche non a condizioni deteriori sia con l'ente che con i singoli assistiti.*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 17, Legge 21/02/1963 num. 244 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)