Sez. U, Sentenza n. 983 del 15/02/1979 (Rv. 397179 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONFERIMENTO AD UN MEDICO MUTUALISTICO DI INCARICO AMBULATORIALE DA PARTE DELL'INAM - MANCANZA IN CONCRETO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - REVOCA DELL'INCARICO - INCIDENZA DELL'ATTO SU UN RAPPORTO PRIVATISTICO - DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALL'INCARICO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONFERIMENTO AD UN MEDICO MUTUALISTICO DI INCARICO AMBULATORIALE DA PARTE DELL'INAM - MANCANZA IN CONCRETO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - REVOCA DELL'INCARICO - INCIDENZA DELL'ATTO SU UN RAPPORTO PRIVATISTICO - DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALL'INCARICO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Qualora il conferimento, da parte dell'INAM e ad un medico mutualistico, di incarico ambulatoriale presso una Sede provinciale dell'ente non sia tale da costituire un rapporto di pubblico impiego, per difetto dei relativi elementi costitutivi quale la collaborazione prestata con continuita, vincolo di subordinazione e retribuzione predeterminata), ma si mantenga sul piano privatistico della prestazione d'opera professionale, il provvedimento con il quale l'INAM medesimo revochi l'incarico, pur se si ricolleghi alla applicazione delle convenzioni stipulate con la federazione dello ordine dei medici, o di norme regolamentari dell'istituto, integra un atto negoziale che incide su un rapporto contrattuale e sulle posizioni di diritto soggettivo ad esso inerenti. Ne consegue la Competenza giurisdizionale del giudice ordinario sulla domanda con la quale detto medico insorga avverso quel provvedimento, per essere riammesso all'incarico. (V 3463/77, mass n 387026; (V 3243/74, mass n 371759; (V 669/71, mass n 350414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)