Sez. 2, Sentenza n. 1065 del 20/01/2014 (Rv. 629025 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Procedimento - Termine di conclusione - Inosservanza - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Ragioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (nella specie, sanzioni di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) non comporta l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di vizio che - in relazione al contenuto vincolato del provvedimento medesimo - non influisce sul diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)