Sez. L, Sentenza n. 7067 del 28/03/2006 (Rv. 588834 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Termine per l'emissione - Applicabilità del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Provvedimento tardivo - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il termine di trenta giorni stabilito, in via generale, dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione del procedimento amministrativo, è incompatibile con il procedimento di irrogazione della sanzioni amministrative e il superamento di tale termine (o del più lungo termine previsto da fonti regolamentari) in ogni caso non preclude alla P.A. l'adozione del provvedimento, mentre, ove manchi una espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente una eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Nella specie, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcuna espressa decadenza dell'amministrazione, sicchè l'ordinanza-ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione di cui all'art. 28.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)