Sez. 3, Sentenza n. 1493 del 10/03/1979 (Rv. 397839 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - REQUISITI - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - REQUISITI - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
La prova della simulazione non puo essere data facendo ricorso al criterio di ermeneutica di cui all'art 1362 cod civ, in quanto l'accordo simulatorio non fa parte del contratto apparente posto in essere dalle parti: tale prova si fonda essenzialmente, percio, su elementi estranei al contenuto del documento che racchiude il contratto simulato, e nulla rileva che tali elementi si concretino in una prova meramente presuntiva quando l'Azione sia diretta a far valere l'illiceita del contratto dissimulato, poiche la prova della simulazione, in tal caso, puo esser data fra le parti anche a mezzo di presunzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)