Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 29/04/1980 (Rv. 406603 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - PROVA - DIMOSTRAZIONE DEL CARATTERE SIMULATO DELLA VENDITA (CON PATTO DI RISCATTO) - PROVA TESTIMONIALE E PROVA MERAMENTE PRESUNTIVA - RILEVANZA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - PROVA - DIMOSTRAZIONE DEL CARATTERE SIMULATO DELLA VENDITA (CON PATTO DI RISCATTO) - PROVA TESTIMONIALE E PROVA MERAMENTE PRESUNTIVA - RILEVANZA.*
L'indagine diretta ad accertare se sussista o meno la dedotta simulazione non puo essere effettuata analizzando il contenuto del contratto simulato, giacche l'accordo simulatorio non fa parte del contratto apparentemente posto in essere dalle parti, onde la prova della simulazione non puo che fondarsi su elementi estranei al detto contenuto, che possono concretarsi in una prova meramente presuntiva, quando l'Azione sia diretta a fare valere l'illiceita del contratto dissimulato, perche in tal caso la prova della simulazione puo essere data tra le parti tanto per mezzo di testimoni quanto per via indiziaria e presuntiva. Pertanto, quando si tratti di provare un patto commissorio vietato dalla legge sotto pena di nullita, la dimostrazione del carattere simulato della vendita, oltre che dalle risultanze della prova testimoniale, puo essere tratta da circostanze indizianti, razionalmente valutate nel loro complesso in rapporto le une con le altre, si da pervenire ad una valida prova presuntiva, indipendentemente dal contenuto del contratto. (Conf 1493/79, mass n 397839, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)