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Sez. 1, Sentenza n. 746 del 15/03/1972 (Rv. 356898 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE - DINIEGO - LEGITTIMITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356898-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE - DINIEGO - LEGITTIMITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il giudice di merito, qualora ritenga che la controversia possa essere decisa in base alle presunzioni semplici desunte dalle circostanze di fatto emergenti dalle prove gia acquisite, non e tenuto ad ammettere altre prove e non ha l'Obbligo di motivare in modo espresso il diniego di ulteriori mezzi di prova, purche risulti ben chiaro dalla decisione adottata che egli ha desunto dalle prove acquisite la certezza sulla sussistenza o meno del fatto posto a fondamento della domanda o della eccezione. (V 852'70, mass n 346214).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)