Sez. 2, Sentenza n. 852 del 27/03/1970 (Rv. 346214 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DELL'UTILITA DELLE PROVE DEDOTTE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DELL'UTILITA DELLE PROVE DEDOTTE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Il giudice non ha l'Obbligo di motivare il diniego di ulteriori prove, quando dalla decisione adottata risulti che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sulla esistenza o sulla inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione. Spetta, d'altra parte, esclusivamente al giudice del merito stabilire se le circostanze dedotte dalla parte siano utili ai fini della decisione. (V 3897-69, massima n 344304 3316-69, massima n 343365 2993-69, massima n 342881 2672-69, massima n 342337 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)