Sez. 3, Sentenza n. 9159 del 05/07/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155566 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ABUSIVA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - IMPOSSIBILITÀ DELL'EVENTO - IRRILEVANZA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ABUSIVA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - IMPOSSIBILITÀ DELL'EVENTO - IRRILEVANZA.*
Nel reato di abusiva Costituzione all'estero di disponibilità valutarie oggetto della tutela penale è il preventivo esame dell'operazione da parte dell'autorità valutaria ed il regolamento delle sue modalità esecutive e non la innocuità o meno dell'operazione stessa. Ne consegue che in relazione al reato in esame è irrilevante ogni indagine circa l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso ai fini dell'applicabilità del secondo comma dell'art. 49 cod. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 543 art. 2, Legge 08/10/1976 num. 689 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)