Sez. 3, Sentenza n. 7576 del 25/03/1983 Ud. (dep. 23/09/1983) Rv. 160258 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - NATURA DI REATO FORMALE O DI MERA CONDOTTA - FINALITÀ DELLA TUTELA PENALE VALUTARIA - INNOCUITÀ DELLA OPERAZIONE NON AUTORIZZATA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - NATURA DI REATO FORMALE O DI MERA CONDOTTA - FINALITÀ DELLA TUTELA PENALE VALUTARIA - INNOCUITÀ DELLA OPERAZIONE NON AUTORIZZATA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
In materia valutaria i reati sono formali e di mera condotta, poiché hanno la finalità di assicurare l'Esercizio pubblico della gestione valutaria in ogni momento e di evitare il pericolo che operazioni incontrollate possano alterare gli equilibri da governare. Non ha pertanto alcuna Rilevanza e non è quindi esclusa la punibilità, nel caso in cui l'operazione, priva di autorizzazione, in virtù di successive attività complementari e compensative, si riveli innocua a ciclo concluso. (V mass n 158217; (V mass n 155704; (Conf mass n 156206; (Conf mass n 155566; (Conf mass n 155564).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 543, Legge 08/10/1976 num. 689 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)