Sez. 3, Sentenza n. 1318 del 09/04/1975 (Rv. 374837 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - ESTENSIONE - LIMITI - GIUDIZIO PER RILASCIO DI FONDO RUSTICO - ECCEZIONE DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - INCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - ESTENSIONE - LIMITI - GIUDIZIO PER RILASCIO DI FONDO RUSTICO - ECCEZIONE DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - INCLUSIONE.*
Sono riservate alle Sezioni specializzate per le controversie agrarie, a norma dell'art 26 della legge 11 febbraio 1971, n 11, tutte le controversie regolate da norme speciali in materia di contratti agrari, anche se non si faccia questione di proroga legale; rientra, pertanto, nell'ambito di tale speciale Competenza la causa in cui il convenuto, resistendo ad Azione di rilascio di fondo rustico, eccepisca l'esistenza di un contratto di affitto a conduttore non coltivatore e ne chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento. Detto principio non trova, peraltro, applicazione, qualora risulti prima facie manifesto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra le fattispecie regolate dalla normativa speciale e cioe quando appaia evidente, senza necessita di indagine alcuna, l'insussistenza di una effettiva controversia su rapporto agrario e la sua prospettazione a fini meramente dilatori e defatigatori. (V 1570/74, mass n 369734; 960/74, mass n 368878).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)