Sez. 3, Sentenza n. 960 del 05/04/1974 (Rv. 368878 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - PRESUPPOSTI - QUESTIONI CONNESSE - CONTRATTO PRIMA FACIE NON SOGGETTO A PROROGA LEGALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - PRESUPPOSTI - QUESTIONI CONNESSE - CONTRATTO PRIMA FACIE NON SOGGETTO A PROROGA LEGALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Qualora debba essere decisa la questione relativa alla natura del rapporto e alla sua assoggettabilita alla proroga legale stabilita dalla legislazione agraria, la causa appartiene alla Competenza esclusiva per materia della Sezione specializzata agraria presso il tribunale, la quale si determina per il solo fatto che sia stato eccepito il diritto alla continuazione del rapporto per proroga legale, indipendentemente dalla fondatezza dell'eccezione e riguarda l'intera causa, perche, per il principio della devoluzione unitaria della controversia e in virtu della vis attrattiva della questione di proroga, la Sezione specializzata rimane competente a decidere anche le questioni connesse che attengono all'esistenza e alla qualificazione del rapporto, alla sua disciplina e agli effetti che ne derivano. Questi principi non trovano peraltro, applicazione, qualora risulti prima facie manifesto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra le fattispecie regolate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari e che, quindi, l'eccezione di incompetenza e stata formulata a mero scopo dilatorio. (Conf 2378'68, mass n 334727; V 2384'67, mass n 329653; (V 550'66, mass n 321101; 1049'65; 2834'64).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1962 num. 320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)