Sez. 1, Sentenza n. 1513 del 24/01/2014 (Rv. 629257 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione di beni - Credito del proprietario di locali occupati "sine titulo" da beni ceduti dal debitore ai creditori - Credito sorto "in occasione" della procedura concordataria - Prededucibilità x art. 111, secondo comma, legge fall. - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Il credito del proprietario di locali occupati "sine titulo" da beni ceduti dal debitore ai creditori nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni è un credito prededucibile ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), in quanto sorto «in occasione» della procedura. Invero, tale credito si caratterizza, da un lato, per l'elemento cronologico, essendo sorto in quanto i beni, a suo tempo collocati nei locali, sono stati ivi mantenuti dal liquidatore giudiziale anche a seguito dell'apertura della procedura concordataria; e, dall'altro, per un (implicito) elemento soggettivo, consistente nella sua riferibilità agli organi della procedura (il liquidatore, che avrebbe dovuto procedere alla loro liquidazione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)