diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5015 del 28/02/2013 (Rv. 625401 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI | Concordato preventivo - Vendita di un immobile - Successivo fallimento - Pagamento in prededuzione del credito ICI relativo al periodo tra la domanda di ammissione al concordato e la vendita - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625401-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI

Nel caso in cui alla procedura di concordato preventivo, nel corso della quale si sia realizzata la vendita di un bene immobile con relativo realizzo, sia seguito il fallimento senza soluzione di continuità, per risoluzione del concordato, il credito ICI, relativo al periodo tra la domanda di ammissione al concordato e la vendita, deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione, dovendo detto credito ritenersi necessario e funzionale al corso della procedura, ex art. 111, comma secondo, legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)