Sez. 3, Sentenza n. 7628 del 24/05/2002 (Rv. 554693 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Attitudine offensiva della notizia diffusa - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Oggetto.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
La valutazione del carattere offensivo o non di uno scritto o di altra manifestazione del pensiero si pone, per il giudice che deve adottarla, come valutazione di un fatto, in ordine alla quale esso ha l'obbligo di dare conto del convincimento cui perviene, nel rispetto dei canoni metodologici che, in maniera espressa o implicita, l'ordinamento pone: al riguardo, la regola contenuta nell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. impone che la decisione impugnata debba essere convenientemente motivata su tutti i punti decisivi della controversia. Ciò implica che il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione del canone metodologico in sè, ed è esclusa ogni nuova valutazione del fatto rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)