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Sez. 3, Sentenza n. 23006 del 11/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290181-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Ricorso per cassazione - Citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati - Rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione a favore della cassa delle ammende - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290181-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In tema di ricorso per cassazione, la citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di "allucinazione informatica", è indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, che giustifica l'aumento dell'importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate e che l'allegazione di precedenti inesistenti non costituisce mera debolezza argomentativa, ma condotta positivamente colpevole che altera la correttezza del contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e lede l'obbligo minimo di verifica delle fonti che deve assistere gli atti difensivi).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)