diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 45862 del 22/10/2024 Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287349-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Inammissibilità - Quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. - Criterio graduale tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso - Indicazione.
Stato
decisa il 2024-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287349-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a colpa della parte privata impugnante, la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. deve essere determinata in base a un criterio graduale, ancorato alle ragioni della statuizione, potendosi addivenire al suo aumento fino al triplo nel caso in cui i profili di inammissibilità rilevati assumano considerevole valenza o attribuiscano all'impugnazione natura "temeraria". (In motivazione, la Corte ha precisato che quest'ultima condizione sussiste laddove i motivi di gravame siano fondati su dati di fatto totalmente smentiti dalla realtà processuale o, addirittura, inesistenti, ovvero in ipotesi di "abuso del processo").

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)