Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 03/12/2014 Ud. (dep. 10/04/2015) Rv. 263046 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Circostanza attenuante del fatto di minore gravità - Computo della prescrizione relativa alla disciplina previgente a quella introdotta con la legge n. 251 del 2005 - Modalità - Individuazione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di calcolo della prescrizione relativa alla disciplina previgente a quella introdotta con la legge n. 251 del 2005, il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., secondo il quale la pena per il reato di violenza sessuale è diminuita in "misura non eccedente i due terzi", implica che il massimo edittale da porre a base del computo deve essere determinato applicando la riduzione, nella misura minima prevista, pari ad un giorno, senza che rilevi l'abbattimento di pena concretamente operato dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)