Sez. 3, Sentenza n. 47311 del 24/09/2015 Ud. (dep. 01/12/2015) Rv. 265270 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Fatto di minore gravità di cui all'art. 609 - Bis, comma terzo, cod. pen. - Circostanza attenuante ad effetto speciale - Irrilevanza ai fini del computo del termine della prescrizione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
L'ipotesi del fatto di minore gravità, prevista nel reato di violenza sessuale dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., integra una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un'autonoma ipotesi di reato, sicchè il riconoscimento della suddetta attenuante è ininfluente ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ex art. 157, comma secondo, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 157 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)