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Sez. 5, Sentenza n. 1750 del 06/10/1976 Ud. (dep. 02/02/1977) Rv. 135210 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - INTERESSE AL RICORSO PER LA RISARCIBILITA DEI DANNI MORALI - INTANGIBILITA DEL GIUDICATO PENALE.*
Stato
decisa il 1976-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135210-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - INTERESSE AL RICORSO PER LA RISARCIBILITA DEI DANNI MORALI - INTANGIBILITA DEL GIUDICATO PENALE.*

Ai sensi dell'art 111 della Costituzione, e in applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n 1 del 1970 e con sentenza n 29 del 1972, la parte civile ha diritto di ricorrere autonomamente in Cassazione contro le sentenze di proscioglimento a tutela dei suoi interessi di natura privatistica. E quindi ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza con la quale l'imputato sia stato assolto in giudizio con una formula che non sia di ostacolo all'Esercizio dell'Azione civile, essendo evidente il suo interesse ad ottenere il Sindacato di legittimita contro una pronuncia che, escludendo l'illiceita penale del fatto, priva la parte civile del diritto di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale. Ma il ricorso ha effetto ai soli fini civili, restando ferma l'intangibilita del giudicato penale. (Conf mass n 126265).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)