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Sez. U, Sentenza n. 1669 del 15/12/1973 Ud. (dep. 20/02/1974) Rv. 126265 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - OGGETTO - DISPOSIZIONI GIUDIZIALI CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - INTERESSE AL RICORSO AI FINI DELLA RISARCIBILITA DEI DANNI MORALI - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DEL FATTO COSTITUTIVO DELL'OBBLIGO DEL RISARCIMENTO - INTANGIBILITA DEL GIUDICATO PENALE.*
Stato
decisa il 1973-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126265-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - OGGETTO - DISPOSIZIONI GIUDIZIALI CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - INTERESSE AL RICORSO AI FINI DELLA RISARCIBILITA DEI DANNI MORALI - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DEL FATTO COSTITUTIVO DELL'OBBLIGO DEL RISARCIMENTO - INTANGIBILITA DEL GIUDICATO PENALE.*

Ai sensi dell'art 111 della Costituzione, e in applicazione dei principi formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n 1 del 15 gennaio 1970, non puo disconoscersi alla parte civile il diritto di ricorrere in Cassazione contro tutte le Disposizioni della sentenza che, in senso sostanziale e non formale, implicitamente o esplicitamente, concernono i suoi interessi civili. In conseguenza, e ammissibile il ricorso da essa proposto anche contro la sentenza, emessa in giudizio, che abbia assolto l'imputato con una formula che non sia di per se preclusiva dell'Esercizio dell'Azione civile in Sede propria, essendo evidente il suo concreto interesse ad ottenere un Sindacato di legittimita nei confronti di tale pronuncia che, escludendo l'illiceita penale del fatto, esclude la risarcibilita dei danni morali; ma il ricorso ha effetto ai soli fini civili, ferma restando l'intangibilita del giudicato penale nei confronti dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)