Sez. 2, Sentenza n. 14350 del 03/11/2000 (Rv. 541334 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Locuzione "suolo su cui sorge l'edificio" - Portata interpretativa.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE
In tema di parti comuni di un immobile in condominio (art. 1117 cod. civ.) la locuzione "suolo su cui sorge l'edificio" deve intendersi quella porzione di terreno sul quale poggia l'intero edificio, "id est" l'intera area delimitata dalle mura perimetrali dell'edificio stesso, sicché è inibito al singolo condomino, in difetto di prova di avere acquistato in base a valido titolo porzioni di esso, di assoggettarlo a proprio uso esclusivo impedendone il pari uso agli altri condomini senza il consenso di costoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)