Sez. L, Sentenza n. 5397 del 12/05/1993 (Rv. 482307 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità | Criterio di onnicomprensività - Carattere generale o anche soltanto sussidiario - Esclusione - Limiti - Disciplina collettiva - Carattere prevalente - Previsione del detto criterio in sede nazionale - Riferibilità ad istituti retributivi introdotti a livello aziendali - Inammissibilità - Fattispecie relativa alla ritenuta non computabilità, ai fini del compenso per lavoro straordinario, del premio di produzione o collaborazione previsto da un accordo nazionale posteriore al contratto nazionale.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità
La computabilità o no di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, tenendo presente che il criterio di onnicomprensività della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, per cui un particolare emolumento è computabile a detti fini in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale, e che il criterio di onnicomprensività da questa eventualmente adottato in sede nazionale non è riferibile ad istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale. (Nella specie, la Suprema Corte, ha ritenuto corretta l'esclusione, da parte dell'impugnata sentenza, della computabilità - ai fini del compenso per lavoro straordinario - del premio di produzione o collaborazione, previsto da un accordo aziendale - del 1962 - posteriore al contratto nazionale, ed ha invece censurato, per vizio di motivazione, l'affermazione della computabilità, agli stessi fini, della gratifica annuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)