Sez. L, Sentenza n. 11937 del 18/11/1995 (Rv. 494694 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Lavoratore eletto nei consigli comunali o provinciali - Diritto ex art. 4 legge n. 816 del 1985 alla retribuzione nelle giornate di assenza per convocazione di uno di detti consigli - Determinazione ex art. 4 cit. - Determinazione con contratto collettivo escludente determinate voci o elementi - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ
L'art. 4 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, nel prevedere il diritto del lavoratore dipendente eletto nei consigli comunali o provinciali alla retribuzione nelle giornate in cui non presta attività lavorativa perché assente a causa della convocazione del consiglio comunale (o provinciale) di cui lo stesso è componente, non sottrae all'autonomia negoziale delle parti collettive la facoltà di determinare la suddetta retribuzione - in assenza, nel vigente ordinamento, di un principio generale ed inderogabile della retribuzione, sancito dal legislatore solo con riferimento a specifici emolumenti - sulla base di modalità e criteri prescelti dalle parti stesse, e quindi di escludere dal relativo computo determinate voci o elementi.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1985 num. 816 art. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST., Legge 27/12/1985 num. 816 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)