Sez. 1, Sentenza n. 10173 del 14/10/1993 (Rv. 483960 - 01)
Procedimento civile - Estinzione del processo - In genere | Controversia relativa - Decisione con sentenza - Pronuncia sulle spese - Principi applicabili.
Procedimento civile - Estinzione del processo - In genere
Il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipato) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)