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Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 26/01/2006 (Rv. 587106 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Estinzione del processo - Controversia relativa - Decisione con sentenza - Pronuncia sulle spese - Principi applicabili.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587106-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

In materia di spese, allorquando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, il criterio della soccombenza. A tal fine, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che pone le spese a carico della parte che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo stesso e al suo protrarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)