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Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 21/10/1968 (Rv. 336433 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE- ERRATA APPLICAZIONE DI VOCI DI TARIFFA - ERRORE MATERIALE - CORREZIONE- RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336433-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE- ERRATA APPLICAZIONE DI VOCI DI TARIFFA - ERRORE MATERIALE - CORREZIONE- RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'errato calcolo di una voce della tariffa professionale degli avvocati costituisce un errore materiale che non e denunciabile per Cassazione, ma puo essere corretto solo con la speciale procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Legge 28/02/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)