Sez. 2, Sentenza n. 28712 del 30/12/2013 (Rv. 629237 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Errore della sentenza di merito nella determinazione dell'acconto versato dal cliente all'avvocato - Censura mediante ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione volto a censurare l'impugnata sentenza per l'errore consistito nel non aver considerato, ai fini del calcolo del residuo compenso dovuto dal cliente ad un avvocato, l'esatto ammontare della somma versata a titolo di acconto non avendone detratto gli importi spettanti a titolo di i.v.a. e c.a.p., trattandosi di errore materiale e non di giudizio, come tale rimediabile non in sede di legittimità , ma con il procedimento di correzione a norma degli artt. 287 e segg. cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)