Sez. 1, Sentenza n. 4051 del 21/03/2002 (Rv. 553177 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Contraddittorio - Integrazione - Ordine - Presupposti - Ricorrenza - Indagine - Rapporto affermato dall'attore - Riferimento esclusivo - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
L'esercizio, da parte del giudice, del potere - dovere di ordinare, anche d'ufficio, l'integrazione del contradditorio, postulando il positivo esito della preliminare indagine circa la ricorrenza dei presupposti che rendono necessaria l'integrazione stessa, comporta che siffatta indagine deve essere svolta con esclusivo riguardo al rapporto quale affermato dall'attore e, pertanto, a prescindere dalla sua reale configurazione giuridica, posto che, iscrivendosi la figura del litisconsorzio nel quadro della "legitimatio ad causam", soltanto alla domanda è legittimo fare riferimento per la individuazione dei soggetti coinvolti e per accertare, di conseguenza, la regolarità del contradditorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)