Sez. 3, Sentenza n. 16939 del 11/11/2003 (Rv. 568059 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Criterio di individuazione - Petitum - Fattispecie occasionata da delibera Antitrust che dichiarava ingiustificato l'aumento dei premi assicurativi - Azione di restituzione della parte di premio pagato in eccesso proposta dall'assicurato nei confronti della propria assicurazione - Litisconsorzio necessario delle altre imprese assicuratrici - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
L'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base del petitum, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha escluso che vi fosse una violazione del litisconsorzio necessario in un caso in cui, a seguito di una delibera Antitrust che aveva dichiarato ingiustificato l'aumento dei premi di assicurazione e posto in essere in conseguenza della conclusione da parte di varie imprese del settore di una intesa limitativa della concorrenza, un assicurato aveva agito nei confronti della propria impresa di assicurazione per la restituzione di quanto pagato in eccesso e non aveva evocato in giudizio le altre imprese partecipi all'intera).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)