Sez. 1, Sentenza n. 5204 del 21/09/2000 Cc. (dep. 15/11/2000) Rv. 217243 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Interessato non detenuto, né internato - Individuazione della competenza in base alla residenza o al domicilio dell'interessato - Conseguenze in tema di modifiche alle prescrizioni inerenti alla libertà controllata.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
Nel procedimento di sorveglianza, a norma dell'art. 71, comma 4, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) - riprodotto dall'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. -, quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza a provvedere spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, con la conseguenza che la competenza alla modifica delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata (disciplinata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 64, comma 1, della legge n. 689 del 1981, dal predetto art. 71) spetta al magistrato di sorveglianza del luogo in cui dimora l'interessato, non detenuto o internato, e non al magistrato che quelle prescrizioni abbia imposte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 64 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 64 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 107 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)