Sez. 1, Sentenza n. 46025 del 29/10/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230163 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - competenza per territorio | Conversione per insolvibilità della pena pecuniaria in libertà controllata - Competenza alla sua gestione - Criteri di individuazione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - competenza per territorio
In tema di conversione, per insolvibilità, della pena pecuniaria in libertà controllata, la competenza alla gestione complessiva della misura sostitutiva e, quindi, anche ad eventuali modificazioni della medesima, pur nel caso di trasferimento di residenza del condannato, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria e non a quello che ha giurisdizione sul territorio di residenza o dimora del condannato medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 quater CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 107 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)