Sez. 5, Sentenza n. 17564 del 10/12/2002 (Rv. 559124 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Principio di preminenza del diritto comunitario - Applicabilità anche in riferimento agli atti della Commissione CE - Affermazione - Decisione in materia di aiuti di Stato - Attuazione nel diritto interno attraverso una deliberazione CIPE - Esame da parte del giudice nazionale - Omissione - Erroneità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
In tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale, è illegittima e va cassata per violazione del principio di preminenza del diritto comunitario, la sentenza del giudice nazionale di merito che, in base alla considerazione della non attuazione nell'ordinamento italiano di una decisione della Commissione CE (nella specie, decisione del 28 maggio 1991 n. 91/500/CEE, con la quale la Commissione ha dichiarato illegali taluni aiuti di Stato, adottati a beneficio delle imprese della Regione Friuli - Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2 e 4 della legge n. 26 del 1986), per essersi lo Stato italiano adeguato alla Decisione in esame attraverso una deliberazione del C.I.P.E. (nella specie, del 26 novembre 1991), non idonea - secondo il giudice nazionale - ad incidere sulla fonte di rango primario (che aveva previsto tali aiuti), la consideri "tamquam non esset", atteso che la decisione della Commissione CE, in quanto fonte di diritto comunitario "derivato" (ai sensi del comb. disp. degli artt. 249 - ex art. 189 - comma quarto e 88 par. 2, comma primo - ex art 93, par. 2, comma primo - del Trattato CE), deve formare - a prescindere dallo strumento di sua attuazione nell'ambito del diritto interno - oggetto di puntuale esame da parte dei giudici nazionali (nella specie, il giudice di merito, sul rilievo che la fonte di diritto interno era una deliberazione del CIPE, non idonea a modificare la disposizione della legge formale ordinaria oggetto delle censure della Commissione CE, aveva disapplicato le norme dettate dalla fonte secondaria; ma la Cassazione, riconosciuta la conformità delle previsioni normative contenute nella delibera C.I.P.E. alla decisione CE n. 91/500/CEE, anche nella parte relativa al loro vigore transitorio, che non ne consentiva la richiesta oltre il termine del 30 giugno 1992, decidendo la causa nel merito, ha dichiarato decaduto il contribuente dalle agevolazioni tributarie).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 249, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 88, Legge 29/01/1986 num. 26 art. 2, Legge 29/01/1986 num. 26 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)