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Sez. 5, Sentenza n. 13054 del 14/07/2004 (Rv. 574548 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rimborsi d'imposta - Divieto in caso di traslazione dei diritti doganali sui consumatori - Ai sensi dell'art. 29, secondo comma, legge n. 428/90 - Suo contrasto con il Diritto comunitario - Esclusione - Sua scorretta interpretazione da parte dei giudici e dell'amministrazione - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574548-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di rimborsi relativi a diritti doganali, il Diritto Comunitario, che non contiene alcuna regola generale che limiti il rimborso, nel caso di avvenuta traslazione dell'onere del tributo sul consumatore, non osta a che i giudici nazionali, in conformità al proprio Diritto interno, tengano conto della possibilità che <<tasse indebitamente percepite abbiano potuto essere incorporate nei prezzi dell'impresa assoggettata alla tassa e trasferite sugli acquirenti>>. Nè la procedura d'infrazione, aperta ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, in ordine all'art. 29, secondo comma, legge n. 428 del 1990, perché l'esercizio del diritto al rimborso dei tributi, riscossi in violazione del diritto comunitario, sarebbe reso eccessivamente difficile per il contribuente (Sent. Corte di Giustizia CE 9 dicembre 2000, in causa C - 120/2003), comporta la disapplicazione della normativa nazionale che, con l'art. 29, secondo comma, legge n. 428 cit., impedisce la restituzione di un tributo in caso di traslazione sul consumatore del relativo onere economico, con arricchimento dell'importatore, atteso che la Corte di Giustizia non ha giudicato tale norma contraria al Diritto comunitario, ma neutra rispetto ad esso, ed ha piuttosto censurato i comportamenti dello Stato membro, ossia le pronunce dei suoi giudici e le prassi della sua amministrazione, che devono adeguarsi all'interpretazione fornita dai Giudici comunitari (Nell'enunciare tale principio la Corte ha richiamato anche le sentenze della Corte di Giustizia del 9 novembre 1983, causa C - 199/82 e 14 gennaio 1997, causa C - 192/95).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 228, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)