Sez. L, Sentenza n. 264 del 11/01/1995 (Rv. 489619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Valutazione - criteri - Menomazioni concernenti più arti o organi sinergici o aventi affinità funzionale e menomazioni interessanti più arti o più organi non affini o sinergici - Distinzione - Applicazione alle seconde menomazioni della " formula proporzionalistica a scalare" - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di valutazione dell'inabilità permanente derivante da infortunio lavorativo, nell'ipotesi, disciplinata dall'art. 78, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in cui vi sia perdita (totale o parziale) concernente più arti. od organi, o più parti di essi, e la molteplicità delle lesioni non sia espressamente prevista nella tabella allegata al citato D.P.R., il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere calcolato tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro dell'assicurato; ai fini di tale valutazione occorre peraltro distinguere il caso in cui sussistano menomazioni concernenti più arti od organi sinergici o aventi comunque affinità funzionale, nel quale il grado di riduzione dell'attitudine lavorativa deve essere determinato sulla base di un giudizio di sintesi, dal caso in cui le menomazioni interessino più arti o più organi non affini o sinergici, nel quale deve applicarsi la "formula proporzionalistica a scalare".
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)